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Generalità
sulle attrezzature
Mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto: i mezzi di sollevamento
e di trasporto devono risultare appropriati per quanto riguarda
la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al
cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni
di impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di
arresto.
Gli stessi mezzi devono essere usati in modo rispondente alle loro
caratteristiche.
Carrelli
elevatori, addestramento e patente
E’ obbligatorio adibire all’utilizzo di carrelli elevatori solo
lavoratori appositamente addestrati
L'art.
35 comma 5 del D. Lgs. n. 626/94 prevede che l'utilizzo di attrezzature
che, per i rischi che comportano, richiedono conoscenze e responsabilità
particolari siano affidati a lavoratori all'uopo incaricati, e specificamente
formati ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. n. 626/94.
L'articolo 37 del D. Lgs. n. 626/94 dispone che il datore di lavoro
deve provvedere affinché "i lavoratori incaricati dispongano
di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto
alla sicurezza" e relativa alle condizioni di impiego delle
attrezzature ed alle "situazioni anormali prevedibili".
Ciò implica l’obbligo di "richiamare l'attenzione dei lavoratori
sui rischi cui sono esposti, sulle attrezzature di lavoro presenti
nel loro ambiente immediato di lavoro nonché sul relativi cambiamenti
se si riferiscono alle attrezzature dell'ambiente immediato di lavoro,
anche se essi non le usano direttamente".
Questo articolo estende "il dovere di informazione, oltre che
agli aspetti connessi alle normali condizioni di impiego, a quelli
connessi alle situazioni anomale prevedibili", in tal modo
"il concetto di informazione si integra con quello di valutazione
del rischio": "ne consegue che il processo informativo
non si esplica più in modo lineare ed esclusivo dal datore di lavoro
al lavoratore, ma si concretizza in un coinvolgimento di più soggetti,
secondo un flusso circolare, che va dalla valutazione all’informazione
e viceversa", perciò "il supporto indispensabile e proceduralizzato
di tale adempimento dovrebbe essere sotto la forma scritta, ad integrazione
del libretto d’istruzione d’uso".
L'articolo 38 del D. Lgs. n. 626/94 stabilisce l'obbligo generale
dei datori di lavoro di assicurare che i lavoratori incaricati di
usare le attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata
sull'uso delle attrezzature di lavoro, ed un obbligo specifico di
addestramento per uso di attrezzature a rischio particolare.
Vista la pericolosità dei carrelli, per chi li utilizza e per gli
altri lavoratori, è dunque altamente consigliabile affidarne l'utilizzo
a lavoratori che perlomeno siano legittimati a condurre un autoveicolo.
In caso di infortunio, la circostanza di aver adibito alla mansione
di carrellista un lavoratore sprovvisto di patente di guida costituirà
certamente in colpa il datore di lavoro per aver affidato il compito
a persona inidonea. L'art. 4 comma 5 lett. c) D. Lgs. 19 settembre
1994 n. 626 prevede che il datore di lavoro (e il dirigente ed il
preposto) " nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto
delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla
loro salute e alla sicurezza".
In tale contesto il carrellista deve essere munito di patente B.
Da un punto di vista legale, nel momento in cui si verifica l'infortunio
l'assegnazione del compito di utilizzare carrelli elevatori ad un
dipendente senza patente costituirà in colpa il datore di lavoro,
rendendolo responsabile dell'evento di danno.
L’opinione che sia consigliabile adibire alla conduzione di carrelli
elevatori lavoratori muniti di patente B è condivisa, in modo autorevole,
dall'Ufficio Sicurezza della Provncia Autonoma di Bolzano: Ricordiamo
che il carrello elevatore è un veicolo a motore che circola nelle
aree aziendale, alle quali si applica la segnaletica del codice
della strada, vedi art. 2 comma 3 del D. Lgs. n. 493/1996, ai sensi
del quale «il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno
dell'impresa o dell'unita' produttiva, fa ricorso, se del caso,
alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al
traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto
salvo quanto previsto nell'allegato V»: ciò permette di avere indicazioni
univoche per le situazioni aziendali nelle quali non vi è soggezione
alle norme del codice della strada, essendo aree totalmente private,
ma dove comunque la presenza di vari tipi di automezzi richiede
ed esige una adeguata regolamentazione del traffico presente.
Carrelli
elevatori e dispositivi antiribaltamento
Disposizioni di legge e indicazioni ministeriali sui dispositivi
antiribaltamento dei carrelli elevatori, obbligatori dal 30 giugno
2001.
L’art.
182 del D.p.r. n. 547/1955 (Posti di manovra) prevede che “i posti
di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto
devono: ... b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione
delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza;
(...). Con la Circolare dell’8 Giugno 2001 numero 7808 avente ad
oggetto “Carrelli elevatori - Riduzione del rischio di rovesciamento
accidentale” (GU n. 146 del 26-6-2001) Il Ministero del lavoro affronta
il problema del ribaltamento dei carrelli in modo chiaro.
Il decreto legislativo n. 359/1999, entrato in vigore il 19 aprile
2000 individua, per talune attrezzature di lavoro, mediante l'allegato
di cui all'art. 7.1, lettera b), una serie di requisiti di sicurezza
che le stesse debbono soddisfare a fronte di caratteristici rischi
e dispone che, i datori di lavoro che le utilizzano provvedano,
ove necessario, al loro adeguamento, applicando ad esse le misure
tecniche di volta in volta indicate.
In particolare, “per i carrelli elevatori, il legislatore, in attuazione
di corrispondenti orientamenti comunitari, ha riconosciuto che,
nonostante l'ottemperanza al requisito della stabilità rispetto
al rovesciamento (requisito che il fabbricante garantisce, del resto,
solo condizionatamente al rispetto, da parte dell'utilizzatore,
dei parametri di corretto impiego stabiliti in sede progettuale
per uso sicuro), rimangono significativi livelli di rischio di lesioni,
anche gravissime, a carico dell'operatore addetto”. Infatti “i dati
statistici pongono in rilievo che alcune parti del corpo, in particolare
la testa, potrebbero essere schiacciate tra il suolo e gli elementi
costituenti le strutture (tetto) poste a protezione del conducente
dal rischio di caduta del carico dai relativi organi di sollevamento,
nel caso di rovesciamento dovuto a situazioni di utilizzo anormale
(cioè al di fuori dai suddetti parametri), ma prevedibile”. Di conseguenza,
con l'art. 3, comma 3, del citato decreto n. 359/1999 è stato disposto
l'adeguamento dei carrelli secondo determinati obiettivi indicati
al punto 1.4 del già citato allegato, mediante l'attuazione di opportune
misure, di cui una esemplificazione è riportata al medesimo punto
1.4.
L'effettiva sussistenza di tale rischio è stata presa in considerazione
e riconosciuta dalla Commissione europea nei riguardi dei carrelli
elevatori assoggettati alle direttive comunitarie adottate ai sensi
dell'art. 95 del trattato di Amsterdam (ex art. 100/A dell'atto
unico) - cd. "direttive di prodotto" - anche nel caso
in cui questi soddisfino per caratteristiche e configurazione costruttiva
il requisito della stabilità al rovesciamento e siano utilizzati
conformemente alla loro destinazione. Infatti il comitato permanente
per la gestione delle problematiche derivanti dall'applicazione
della direttiva "macchine", operante in seno a detta commissione,
ha recentemente rilevato che le norme tecniche EN 1459:1999 ed EN
1726-1:1999 non soddisfano completamente il requisito essenziale
di sicurezza e salute di cui al punto 1.1.2 (situazione di utilizzo
anormale prevedibile) dell'all. I della direttiva n. 98/37 (cd.
direttiva macchine) e pertanto non coprono il rischio della possibilità
di schiacciamento del conducente tra parti dell'attrezzatura di
lavoro ed il suolo nel caso di rovesciamento.
Di conseguenza, la Commissione europea ha adottato in data 10 maggio
2000 la decisione n. 2000/361/CE nella quale: considerato che è
necessario attirare l'attenzione sui potenziali pericoli di cui
le norme suddette non fanno menzione, in particolare quello relativo
allo schiacciamento dell'operatore; viene riconosciuto alle norme
in questione lo status di norma "armonizzata" ai fini
della direttiva "macchine", con la precisazione che dette
norme, non facendo menzione dei rischi in cui l'operatore può incorrere
in caso di rovesciamento accidentale del carrello, non garantiscono
la presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali
di sicurezza della direttiva "macchine".
Ne deriva, pertanto, che, “per coprire i rischi derivanti dalle
situazioni descritte, anche i carrelli elevatori immessi sul mercato
in conformità a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie
concernenti disposizioni di carattere costruttivo - vale a dire
quelli recanti o la marcatura E (cd. "epsilon"), in applicazione
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n.
304/1991, oppure quella "CE", in attuazione delle disposizioni
della direttiva n. 98/37/CE, già direttiva n. 89/392/CEE e successivi
emendamenti, in Italia recepita con decreto del Presidente della
Repubblica n. 459/1996 - debbono essere dotati di dispositivi atti
a limitare o il rischio di rovesciamento, ovvero la possibilità
che il conducente degli stessi, in caso di rovesciamento rimanga
schiacciato”.
Si pone, quindi, per tutti i soggetti coinvolti, vale a dire i datori
di lavoro utilizzatori e, rispettivamente, i costruttori dei carrelli
di nuova fabbricazione, ciascuno per il proprio ruolo, “la necessità
di attuare le opportune misure perchè venga eliminata la situazione
di pericolosità così rilevata”. Pertanto, ferma restando ogni altra
responsabilità di tipo civilistica-contrattuale derivante dai fatti
rilevati, si richiama l'attenzione dei soggetti interessati:
- sulla questione di cui in premessa, vale a dire sulla riconosciuta
inadeguatezza - sotto il profilo delle esigenze di sicurezza - delle
citate norme tecniche di fabbricazione;
- sulla sussistenza di conseguenti rischi residui rappresentati
dall'uso di attrezzature carenti sotto il profilo delle protezioni;
- sul fatto che la tempestiva messa in atto di misure adatte per
la loro limitazione corrisponde a precisi obblighi stabiliti delle
vigenti disposizioni di legge;
- sulla circostanza che una esemplificazione delle misure che la
tecnica ha reso sinora disponibili è rinvenibile nella regolamentazione
di sicurezza (in particolare al punto 1.4, dell'allegato XV, del
decreto legislativo n. 359/1999);
- sul fatto che sono disponibili i risultati di una ricerca, commissionata
dalla Commissione europea, di soluzioni tecnicamente valide per
la protezione dai rischi derivanti da spostamenti incontrollati
o dal ribaltamento di attrezzature di lav0ro mobili;
- sulla necessità di provvedere ad apportare le necessarie integrazioni
ai carrelli prima di metterli in commercio, se nuovi, ovvero prima
di metterli nuovamente a disposizione dei lavoratori, se già in
servizio.
Si rammenta che, nelle more del completamento di dette azioni, si
potrà continuare ad usare i carrelli solo a condizione che siano
adottate misure temporanee alternative che garantiscano un livello
di sicurezza equivalente
CARRELLO
ELEVATORE E RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO
La Cassazione ribadisce che la delega delle funzioni prevenzionistiche
non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di vigilare sul rispetto
delle istruzioni impartite, tanto più quando sia prassi aziendale
“normale” l’uso improprio delle attrezzature di lavoro
La sentenza della Corte di Cassazione, sezione IV penale, 7 dicembre
2000 n. 12773, Pres. Battisti, rel. Bianchi, ric. Bertani riguarda
la condanna inflitta nei giudizi di merito, e confermata in sede
di legittimità, al responsabile legale di una società di trasporti
a responsabilità limitata, ritenuto colpevole di lesioni gravi ai
danni di un autista che, per ricoprire il carico di un autocarro,
era salito sulle forche di un carrello elevatore e si era fatto
innalzare fino a circa 4mt. Da terra, e, scivolando, era caduto
a terra essendo il carrello sprovvisto di qualsiasi mezzo di protezione,
come invece prevede l’articolo 184 del D.P.R. 27 aprile 1955 n.
547.
Il ricorso per Cassazione dell’imputato veniva articolata motivando
che lo stesso, in quanto “titolare di una impresa di grandi dimensioni
articolata in varie sedi, aveva affidato la direzione del personale
a un capo del personale e aveva provveduto a dotare le singole sedi
di un apposito dirigente, dotandole dei mezzi necessari (scale e
gabbie di protezione) per effettuare le operazioni di carico e scarico
in regime di sicurezza” e che quindi era costui, quale preposto,
“ a dover rispondere dell’incidente, non potendosi ritenere che
l’imprenditore in una imrpesa di grandi dimensioni sia tenuto costantemente
alla vigilanza diretta sulla concreta attuazione delle direttive
impartite”.
La Suprema Corte, riprendendo in modo letterale gli argomenti della
precedente pronuncia (Cassazione penale, sez. III, 28 gennaio 1986,
Visotto e altro, in Giur. it. 1986, II,417; Giust. pen. 1988, III,222;
m.u. 172040) ha negato fondamento agli argomenti del ricorrente
enunciando il seguente principio di diritto: In materia di prevenzione
degli infortuni la delega di funzioni che esclude la responsabilità
penale del datore di lavoro non esclude la sussistenza della culpa
in vigilando.
Nel diritto penale del lavoro quando la norma prevede che tenuto
all’adempimento è il “datore di lavoro” l’obbligo primario di osservare
e far rispettare tutte le disposizioni, che regolano la complessa
e varia attività dell’azienda, ricade sul legale rappresentante
o sul titolare dell’impresa.
Nell’ipotesi in cui l’organizzazione aziendale lo imponga, egli
può tuttavia delegare ai suoi collaboratori l’espletamento di attività
penalmente sanzionate. In tal caso egli dovrà vigilare sul delegato
o predisporre ogni misura idonea, affinché il controllo possa essere
svolto in concreto, eventualmente affidando il compito a soggetti
particolarmente qualificati. La sua responsabilità in questa ipotesi
sussiste soltanto se sia riscontrabile una difettosa od omessa verifica
ovvero una scelta impropria del collaboratore ovvero ancora un nesso
causale tra la sua condotta cosciente e volontaria e l’illecito
realizzato (cosidetta “politica d’impresa”).
Rientra in tale fattispecie la mancata vigilanza su prassi di lavoro
scorrette che costituiscano “prassi normale” nel lavoro aziendale.
La Cassazione conclude la propria motivazione aderendo agli argomenti
della sentenza del 22 febbraio 2000 della Corte d’Appello di Brescia
(oggetto del ricorso), e sottolinea che “pur ammettendo che vi sia
stata da parte del ricorrente la predisposizione delle gabbie elevatrici
da usarsi, nel senso che tali gabbie erano state fornite nei singoli
piazzali e che il medesimo ne avesse raccomandata l’uso, egli non
è esente da responsabilità, rimanendo a suo carico un obbligo di
vigilanza circa il rispetto delle istruzioni impartite”.
Nella specie l’obbligo “non è stato certo rispettato, essendo stato
accertato che l’uso dei muletti era ‘prassi normale’, tanto da essere
stata direttamente riscontrata dal vigile sanitario nel corso di
una sua successiva visita in loco”.
Il principio è identico a quello affermato, in diversa fattispecie,
da altra sentenza della Cassazione: “Nell'ambito del servizio di
nettezza urbana gestito da un ente locale (amministrazione comunale)
l'obbligo gravante sul datore di lavoro di munire gli operatori
ecologici di mezzi personali di protezione (guanti antinfortunistici)
comporta non solo l'acquisto e la fornitura ai dipendenti di tali
mezzi, ma anche la vigilanza affinché ne facciano uso durante l'attività
lavorativa a rischio” (Cassazione penale sez. III, 30 aprile 1996,
n. 5407, Gargiulo, D.L. Riv. critica dir. lav. 1997, 408).
OBBLIGHI
DI SICUREZZA PER I CARRELLI ELEVATORI
Sicurezza del lavoro e utilizzo di carrelli elevatori (muletti)
nelle sentenze della Cassazione
Al
fine di approfondire gli obblighi di sicurezza connessi all’utilizzo
sicuro dei carrelli elevatori, va segnalata una esauriente decisione
della Corte di legittimità:
“Il carrellista, che pure proceda in retromarcia, ha l’obbligo derivante
dalla comune prudenza di controllare, prima di varcare un’apertura
con strisce in plastica senza visibilità, la presenza eventuale,
in prossimità ed oltre la porta, di persone in movimento. Trattasi
infatti di ipotesi prevedibile, che rende doverosa la indicata cautela
qualora le strisce in plastica siano divenute del tutto opache per
sporcizia, non consentendo la visibilità oltre la porta. La mancanza
di visibilità nello svolgimento delle manovre con il carrello elevatore
deve indurre il conducente a una maggiore attenzione.
Il direttore dello stabilimento deve mantenere i passaggi pedonali
in condizioni idonee e le strisce apposte sulle porte utilizzate
dai carrelli in condizioni di efficienza, e cioè tali da consentire
la visibilità oltre le porte, conformemente alle prescrizioni del
D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, artt. 8 e 374.
In tal senso è irrilevante ai fini della penale responsabilità dell’imputato
la circostanza che il passaggio laterale della porta a strisce fosse
inibito ai pedoni, e che il lavoratore investito dal carrello avesse
violato tale divieto, non dovendosi ritenere tale condotta interruttiva
ed eccezionale rispetto ai comportamenti illegittimi del dirigente
che ha consentito la circolazione del carrello in condizioni obiettive
di pericolo”[ Corte di Cassazione, sezione IV penale, 30 ottobre
1999, n. 12319, Pres. Frangini, P.M: Fraticelli (conf.) ric. Invernizzi
e altro].
La sentenza fa riferimento alla condanna, confermata dalla Suprema
Corte, di un carrellista e del direttore dello stabilimento per
l’investimento di un lavoratore causato dal conducete del carrello
elevatore che procedeva in retromarcia attraverso una porta con
bande in plastica rese opache dall’usura del tempo.
Ciò contravvenendo agli obblighi di sicurezza di cui agli art. 8
(vie di circolazione) 374 (efficienza delle attrezzature di lavoro)
del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547.
Come è noto, viene definito elevatore il carrello per la movimentazione
atto a sollevare, trasportare, accatastare, immagazzinare in scaffalature
carichi di qualsiasi genere, e può essere a forche sollevabili (frontali
o laterali), a piattaforma (fissa o sollevabile), con conduttore
a bordo (in piedi o seduto) o a terra. Il motore può essere elettrico,
a benzina, a gasolio, a gas (metano o gas liquido) (cfr anche D.
Lgs. 10 settembre 1991 n. 304).
La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, si è pronunciata
a più riprese sulla materia di carrelli elevatori, enunciando in
modo chiaro i molteplici obblighi gravanti in materia sul datore
di lavoro, sui dirigenti e sui preposti.
Per quanto riguarda l’obbligo di disporre ed esigere (richiedere)
l’osservanza delle misure di sicurezza [art. 4 comma 1 lett. c)
D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626
art. 4 c. 5 lett. f], se è vero che «la condotta omissiva del richiedente
in uso il carrello, concretizzatasi nel non aver specificamente
richiesto un elevatore completo di protezione e nel non aver controllato
che effettivamente il tetto vi fosse non integra la fattispecie
di cui all'art. 437 c.p.[rimozione od omissione dolosa di cautele
contro gli infortuni sul lavoro]», tuttavia il preposto «è responsabile
della morte dell'operaio per non aver dato istruzioni sull'uso del
carrello irregolare, per non aver vigilato sulle operazioni di carico
e scarico» (Tribunale di Torino, 30 maggio 1978, Azzolini e altro).
Ugualmente, «in tema di misure antinfortunistiche, un carrello elevatore,
tipo caterpillar, deve essere inquadrato tra i mezzi di sollevamento
e di trasporto, siccome previsto dall'art. 169 del D.P.R. 27 aprile
1955 n. 547, ai fini della disciplina della stabilità del mezzo
e del suo carico»: «ne consegue che, qualora parte del materiale
movimentato con un tale carrello, per non essere stato bene assicurato,
venga perso, causando la morte di una persona, di questo evento
ne risponde sia il conducente del carrello elevatore, sia colui
che era tenuto a sorvegliare sulla puntuale applicazione della normativa
antinfortunistica» (Corte di Cassazione Penale, 20 febbraio 1989
n. 2807, Moscato e altri ).
Nella fattispecie, su una banchina portuale, il conducente di un
carrello elevatore "Caterpillar", carico di bollette di
legname scaricate da una nave, al fine di non investire un dipendente
di una compagnia portuale addetto allo scarico di grossi tronchi
da una nave, frenava improvvisamente il carrello. A seguito di tale
frenata le bollette di legno venivano catapultate a terra, rovinando
su un lavoratore che decedeva poco dopo, a causa delle lesioni patite.
Dal rapporto dell'Ispettorato del lavoro emergeva che al momento
dell'incidente il carrello "Caterpillar" guidato dal conducente
dello stesso aveva una velocità di 13 Km. orari e che a causa della
brusca frenata il carico appoggiato sulle forche e costituito da
tre bollette era stato scaraventato ad una distanza di oltre quattro
metri, travolgendo la vittima; che le tre bollette non erano legate
al mezzo, in violazione dell'art. 169 del D.P.R. 27 aprile 1955,
n. 547 ecc.
L’art. 169 del D.P.R. n. 547/1955 prevede esplicitamente, a pena
di sanzione penale, che “nell'esercizio dei mezzi di sollevamento
e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare
la stabilità del mezzo e del suo carico, in relazione al tipo del
mezzo stesso, alla sua velocità, alle accelerazioni in fase di avviamento
e di arresto ed alle caratteristiche del percorso”.
Con altra sentenza del giudice di merito venne affermata la penale
responsabilità, per colpa, del titolare di una impresa edile e del
titolare dell'impresa edile assuntrice dei lavori di posa in opera
dei pannelli di tamponatura in ordine alla morte di un operaio dipendente
dalla impresa gestita dal titolare dell'impresa edile, caduto da
un'altezza di circa sette metri, mentre si trovava, in precario
equilibrio, sul castelletto, sfornito di parapetto, montato sulla
forca di un carrello elevatore (predisposto per il solo sollevamento
di merci), intento a montare pannelli di tamponatura della copertura
di un capannone industriale. A causa della cattiva manutenzione
dell'attrezzo, e quindi in dispregio delle chiare prescrizioni contenute
nell’art. 374 del D.P.R. n. 547/1955, in particolare per la rottura
di alcuni perni, tramite i quali la forca del carrello doveva rimanere
fissata alla relativa piastra, il castelletto assunse posizione
inclinata e l'operaio, privo di qualsiasi protezione e autonomo
appoggio, cadde al suolo con conseguenze letali.
Confermando il giudizio di merito, la Cassazione ha sottolineato,
sotto il profilo dei principi generali di diritto applicabili al
caso di specie, che «dal combinato disposto degli articoli 2087
del codice civile, 4 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, 9 legge 20 maggio
1970, n. 300, si evince la regola per la quale ricade sull'imprenditore
l'obbligo di tutelare l'integrità fisio-psichica dei dipendenti
mediante l'adozione - ed il mantenimento - di presidi antinfortunistici
atti, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori
da rischi connessi alle varie fasi di attività, anche in relazione
ad atti imprudenti che essi possano porre in essere a causa della
ripetitività di operazioni elementari, ovvero dei ritmi di lavoro,
o, ancora, per ben prevedibili momentanee assenze di attenzione,
e, altresì, di impartire direttive ed istruzioni idonee a rendere
edotti i dipendenti dei rischi connessi alla mancata attuazione
dei presidi e alla evasione delle disposizioni, vigilando, quindi,
con prudente e continua attenzione, lacchè i mezzi di tutela siano
effettivamente attuati, anche contro la volontà degli stessi addetti,
e le direttive impartite siano rispettate in ogni occasione» (Corte
di Cassazione Penale - Sez. IV, 23 febbraio 1993 n. 1760, Iacono
e altro ).
Indicazione
della portata: sui mezzi di sollevamento, esclusi quelli
a mano, deve essere indicata la portata massima ammissibile.
Quando tale portata varia col variare delle condizioni d'uso del
mezzo, quali l'indicazione e lunghezza dei bracci di leva delle
gru a volata, lo spostamento dei contrappesi, gli appoggi supplementari
e la variazione della velocità, l'entità del carico ammissibile
deve essere indicata, con esplicito riferimento alle variazioni
delle condizioni di uso, mediante apposita targa.
Ganci:
i ganci per apparecchi di sollevamento devono essere provvisti di
dispositivi di chiusura dell'imbocco o essere conformati per particolare
profilo della superficie interna o limitazione dell'apertura di
imbocco, in modo da impedire lo sganciamento delle funi, delle catene
e degli altri organi di presa.
I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono
portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata
massima ammissibile.
Freno:
i mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di
dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e
la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario
ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell'arresto.
Questa disposizione non si applica ai mezzi azionati a mano per
i quali, in relazione alle dimensioni, struttura, portata, velocità
e condizioni di uso, la mancanza del freno non costituisca causa
di pericolo.
Dispositivi
di segnalazione:
i mezzi di sollevamento e di trasporto, quando ricorrano specifiche
condizioni di pericolo, devono essere provvisti di appropriati dispositivi
acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di
illuminazione del campo di manovra.
Manutenzione
e verifiche: l'installazione delle gru e degli altri apparecchi
di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi
quelli azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni
di legge, deve essere denunciata all'ISPESL. L'entrata in esercizio
deve essere preceduta dal collaudo.
Gli stessi apparecchi devono essere sottoposti a verifica, una volta
all'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione
ai fini della sicurezza dei lavoratori.
Le parti soggette ad usura (funi, catene
e freni) devono essere controllate ogni tre mesi. Devono
essere registrate le operazioni di verifica e di manutenzione effettuate.
L'articolo 194 del D.P.R. 547/55 obbliga a
far eseguire da personale specializzato la manutenzione .
Trasporto
e sollevamento di persone: I mezzi destinati al trasporto
e/o al sollevamento di merci non devono essere usati per sollevare
e/o trasportare persone, a meno che non siano dotati di sistemi
idonei ed espressamente previsti allo scopo.
Immagazzinamento
Organizzazione: l'immagazzinamento delle merci deve avvenire in
luoghi adatti per dimensioni e tipologia. In caso di utilizzazione
di soppalchi, il lato aperto deve essere almeno dotato di parapetto
normale con arresto al piede e la zona di carico e scarico deve
essere dotata di speciali dispositivi a doppia chiusura che escludano
il grave rischio di caduta dall'alto dei lavoratori.
L'immagazzinamento deve essere affidato a personale esperto, che
opererà tenendo conto delle caratteristiche strutturali dell'ambiente
di lavoro, del peso dei carichi e delle regole operative essenziali.
Le indicazioni e la segnaletica devono essere tali da rendere sicuro
il lavoro. In particolare occorre indicare:
-
la portata massima dei solai, dei soppalchi e delle scaffalature
in kg per metro quadrato;
- la eventuale presenza di carichi sospesi;
- le vie di corsa normalmente seguite dai mezzi di sollevamento
e trasporto;
- le zone destinate a stoccaggio temporaneo ed alle operazioni di
carico e scarico;
il
divieto di sostare e/o le zone destinate alle attese da parte di
eventuale personale esterno (tipicamente, i conducenti di automezzi
di proprietà di terzi);
il divieto di fumare ed usare fiamme libere.
Accatastamento: nell'impilare il materiale occorre fare attenzione
a che la forma si presti all'accatastamento e a non superare il
limite di resistenza delle confezioni. L'altezza massima delle cataste
dipenderà inoltre dal carico massimo sopportabile dal pavimento
e dallo spazio necessario per la manovra dei mezzi di sollevamento.
Le cataste devono autosostenersi, non devono quindi sollecitare
le pareti dei locali, né presentare rischi di instabilità e crollo
al momento di prelievo della merce.
Le
cataste non devono invadere le vie di transito, né essere situate
in prossimità dei posti di lavoro.
Per
raggiungere il materiale in quota occorre utilizzare scale adatte
o carrelli attrezzati allo scopo. Può essere estremamente pericoloso
salire direttamente sulle cataste.
Uso di pallet: se si utilizzano carichi pallettizzati, occorre:
fare attenzione allo stato di conservazione dei pallet, specie se
vengono abitualmente riutilizzati;
determinare il limite massimo di carico ed evitare di superarlo.
Per movimentazione ed immagazzinare in sicurezza fusti e corpi cilindrici
è pressoché indispensabile l'utilizzo di pallet per corpi cilindrici
e di attrezzature portafusti o ribaltafusti; in ogni caso bisogna
che ne sia impedito il rotolamento.
Scaffalature:
le caratteristiche delle scaffalature devono essere adeguate ai
carichi immagazzinati. La stabilità delle scaffalature deve essere
assicurata in ogni caso.
Materiali di forma allungata, come travi, profilati, barre, bombole
se appoggiati in verticale debbono essere fissati mediante catene,
staffe o altre chiusure di sicurezza.
Lamiere, pannelli e lastre, possono essere immagazzinati in verticale
ricorrendo a rastrelliere ben dimensionate e solidamente ancorate
al pavimento o utilizzando appositi carrelli (non appoggiare le
lastre alle pareti); per lo stoccaggio in orizzontale si possono
utilizzare apposite scaffalature (cantilever), ricorrendo eventualmente
a legni distanziatori per agevolare la presa con le forche.
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Movitech srl
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