Informazioni sui soppalchi Lalogistica realizza soppalchi su misura in carpenteria e con strutture modulari integrate a scaffalature. Disponiamo di uno staff tecnico e di una carpenteria in grado di personaizzare e consigliarVi. Chiamate per un sopralluogo e un preventivo. 02/ 32 06 25 187.
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Si definisce soppalco la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare i 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
La realizzazione del soppalco è soggetta alle ordinarie procedure abilitative ed è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le norme specifiche che regolano l'attività esercitata.
E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
La realizzazione di un soppalco abitabile, su cui sia consentita la permanenza di persone (camere, studi e soggiorni) va verificata perché ci sono differenze tra i regolamenti edilizi comunali. Tuttavia esistono norme di carattere generale dettate dai regolamenti di igiene. L'altezza minima che deve esserci sia al di sotto sia al di sopra del soppalco non può essere inferiore a cm 210, escluso lo spessore della soletta del soppalco (minimo 10 cm). In questo caso soltanto 1/3 del locale potrà essere soppalcato. Se le due altezze raggiungono i cm 220, l'area soppalcabile si può estendere al 50% del locale. Prima di realizzare il soppalco occorre ricalcolare e verificare il rapporto aeroilluminante: la superficie delle finestre non deve essere inferiore a 1/8 della superficie pavimentata del locale sommata a quella del soppalco. La parte soppalcata infine deve avere almeno un lato aperto sul locale, protetto da una balaustra anticaduta di altezza minima pari a cm 110.
Gli ambienti di lavoro, ovvero dove lavora il personale assunto, dovranno essere alti 2,70 m mentre tale limite è derogabile solamente per le aree di transito e di servizi (nella fattispecie fissato a 2,40 m.).
Le dimensioni degli spazi di lavoro e delle vie di transito e di esodo devono essere costantemente conformi alle normative per garantire uno standard accettabile di sicurezza, specialmente in relazione all'eventualità di dover evacuare l'insediamento in condizioni di emergenza.
Tra gli obblighi del datore di lavoro nell'art. 32 comma 1, lettera a) del D.Lgs 626/94 c'è quello di provvedere affinché "le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza".
Gli elementi che compongono un soppalco
Colonne
Elementi strutturali verticali, predisposti per il collegamento con le mensole, con il basamento e con gli elementi della controventatura longitudinale.
Basamento
Elemento strutturale orizzontale che realizza il vincolo al suolo della colonna.
Travi Primarie
Elementi strutturali al supporto della pavimentazione.
Travi Secondarie
Elementi strutturali al supporto della pavimentazione.
Controventi verticali e di piano
Sistemi di elementi strutturali disposti sia orizzontalmente che verticalmente, per garantire la stabilità del soppalco nei confronti delle azioni orizzontali.
Pavimentazione
Può essere in lamiera grecata e legno ignifugo, getto cls oppure grigliato.
Parapetti
Elementi non struttali di protezione.
Scale
Elementi non strutturali di collegamento tra i livelli del soppalco.
Cancello Basculante e Scorrevole
Elementi non strutturali posti nei livelli del soppalco per carichi di materiali.
Montacarichi
Elemento di carico per il collegamento tra i livelli del soppalco.
Normative ristrutturazioni interne
Le opere interne nella legge 47/1985. (si veda anche la legge 662/1996)
L'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47(ulteriormente modificato dalla legge 298 del 1985) dice che non sono soggette né a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni purché non contrastino "con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lett. A dell'art. 2 del d.m. 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive".
Per opera "interna" ai sensi di questa disposizione occorre che:
a) non tocchi né la sagoma nella costruzione né i prospetti. Non sono "opere interne" tutte quelle che modifichino l'aspetto esterno dell'edificio quali le verande, le tettoie, i balconi (tranne che in Sicilia, in base alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37);
b) non accresca le "superfici utili".
Si osserva che già in base alla legge 47/1985 la giurisprudenza ha ritenuto opera "interna" la realizzazione di un soppalco (che pur sembrerebbe accrescere la superficie utile.
Rientra nel novero delle opere interne non soggette, secondo la previsione dell'art. 26 legge 28 febbraio 1985 n. 47, a concessione o ad autorizzazione e non integra, pertanto, violazione della legge penale la divisione in due dell'altezza di un vano, destinato all'esercizio della medesima attività commerciale, realizzata mediante struttura metallica ed assi di legno sì da ricavare un soppalco, in quanto tale manufatto non determina né un'alterazione dei volumi preesistenti né la costituzione di una nuova unità edilizia.
La realizzazione di un soppalco interno ad un esercizio commerciale per dotarlo di un disimpegno e di un servizio igienico, non implicando alterazione di volumi o mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, non è soggetta a concessione o ad autorizzazione e, pertanto, è illegittimo l'ordine sindacale di demolizione ex art. 7 legge 28 febbraio 1985 n. 47.
La circolare ministeriale 30 luglio 1985 n. 3357/25 elenca le scale fra le opere interne.
c) non comporti aumento delle unità immobiliari.
Non è pertanto opera «interna» la suddivisione di un appartamento in due; ma la fusione di due in uno.
d) non determini mutamento di destinazione d'uso dei locali, ad esempio la trasformazione di un appartamento in esercizio commerciale.
Si osserva che non costituisce mutamento di destinazione d'uso l'adibire un locale ad una nuova diversa funzione, pur essa compresa nell'ambito del medesimo "uso". Trasformare un stanza da bagno in camera da letto o viceversa non muta l'"uso"dei locali perché si tratta di differenti utilizzazioni nell'ambito dell'uso abitativo.
e) non contrasti con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con gli strumenti urbanistici vigenti.
f) se eseguita nei centri storici, rispetti le originarie caratteristiche costruttive (con la legge 662/1996 sembra però che non possano considerarsi opere interne quelle inserite nei centri storici.
g) non arrechi pregiudizio alla statica dell'immobile.
Si osserva che la legge 662/1996 non abroga l'art. 26 della legge 47/1985 perciò pensiamo che si possa ricorrere alla norma del 1985 tutte le volte che ciò sia più opportuno; ad esempio per lavori in zone escluse dalla legge 662 e non dalla applicazione della legge 47.
La legge 662/1996 ha ampliato l'ambito degli interventi subordinati alla denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 elencando:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate; si tratta di una rilevante novità perché la giurisprudenza era in passato piuttosto rigorosa e richiedeva addirittura la concessione
d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; la costituzione di un impianto sportivo senza creazione di volumetria è soggetto al semplice obbligo di denuncia e non al regime del rilascio della concessione edilizia solo quando esso non sia in contrasto con gli strumenti urbanistici già adottati o approvati.
e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile.
f) impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;
g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia.
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato. La legge 662/1996 non sembra distinguere fra opere su edifici abitativi e opere su edifici non abitativi.
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