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Le domande più comuni

  1. CARRELLO ELEVATORE E RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO
  2. NORME TECNICHE E LEGISLATIVE PER L'USO, LA MANUTENZIONE E LO STAZIONAMENTO DEI CARRELLI ELEVATORI
  3. CORSO PER CONDUCENTI DI CARRELLI ELEVATORI
  4. NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
  5. NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
  6. I VANTAGGI DELLA LOCAZIONE RISPETTO ALL'ACQUISTO
  7. Carrelli elevatori usati
  8. Normativa di riferimento alla sicurezza - Riduzione del rischio di rovesciamento accidentale
  9. transpallet manuale .... cenni su caratteristiche e qualità, i transpallets nazionali e quelli d'importazione

  1. CARRELLO ELEVATORE E RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO
    La Cassazione ribadisce che la delega delle funzioni prevenzionistiche non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite, tanto più quando sia prassi aziendale “normale” l’uso improprio delle attrezzature di lavoro

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  2. NORME TECNICHE E LEGISLATIVE PER L'USO, LA MANUTENZIONE E LO STAZIONAMENTO DEI CARRELLI ELEVATORI
    TIPO CARRELLO ELEVATORE: Elettrico - Diesel - Benzina - GPL (art. 221, D.P.R. 547/55) 1. E' necessario che esista il libretto di uso e manutenzione. 2. E' necessario che gli operatori conoscano il contenuto del libretto di uso e manutenzione. 3. Il carrello deve essere usato da persone che abbiano la qualifica di "mulettista", previo opportuno addestramento. 4. A fine servizio: - il muletto deve essere bloccato; - devono essere tolte le chiavi dal carrello; - deve essere impedito l'uso del carrello al personale non autorizzato (art. 218, D.P.R. 547/55). 5. Manutenzione (artt. 179-374-375, D.P.R. 547/55) a) Oltre alla normale manutenzione devono essere effettuate verifiche alle catene ogni 3 (tre) mesi. b) Nella normale manutenzione annuale deve essere almeno verificata l'EFFICIENZA di: - freni; - circuito idraulico; - forche; - ruote; - montanti; - protezioni antinfortunistiche. c) E' opportuno che esista il libretto di Manutenzione interna in cui vengono registrati CRONOLOGICAMENTE gli interventi e le verifiche da personale specializzato. 6. Verifiche dei dispositivi di sicurezza a) I comandi relativi agli organi di sollevamento devono avere il ritorno automatico in posizione neutra (art. 183, D.P.R. 547/55). b) I comandi devono essere protetti (art. 183, D.P.R. 547/55) contro interventi accidentali con: - telai appositamente sagomati; - blocchi meccanici delle leve; - consensi elettrici supplementari. c) Il posto di manovra deve essere protetto da un tettuccio che impedisce il passaggio di materiali anche minuti (n. ISO 6055, C.M.L. 9/79 - 65/80, art. 182, D.P.R. 547/55). d) La parte anteriore del carrello deve essere protetta da rete metallica o lastra trasparente. e) Il carrello deve essere provvisto di sistema atto ad impedire una partenza accidentale ovvero a continuare la propria corsa in caso di mancanza di operatore alle forche di scendere liberamente in caso di fermo motore (valvola di non ritorno). f) Il carrello diesel deve essere provvisto di fermo del motore nel caso di disinserimento della chiave di accensione (art. 82, C.M.L. 254/76). g) Deve essere previsto un blocco che impedisca alle forche di scendere liberamente in caso di fermo del motore (valvola di non ritorno). h) Durante la discesa delle forche con il motore fermo e nel caso di distacco e/o fessurazioni di un condotto idraulico, è necessario che ci sia un dispositivo che rallenti la discesa delle forche (valvola parzializzatrice - artt. 174 e 192 ***). i) Nel caso di carrello a GPL, le bombole e i tubi di adduzione del gas devono essere protetti da urti, strappi, ecc., con riparti rigidi (art. 221***). l) Nel carrello elettrico la batteria deve essere saldamente assicurata e bloccata con gli appositi fermi. m) Il carrello a GPL deve essere parcheggiato quando non si usa: - sotto tettoia esterna; - in garage chiuso; - in garage sotterraneo; - nel reparto produttivo. 7. Locale di ricarica La zona ricarica delle batterie deve essere: - in locale separato comunicante direttamente con l'esterno; - in locale separato e dotato di dispositivo di aspirazione e/o ventilazione funzionante contemporaneamente alla messa in carica delle batterie con punti di aspirazione collocati nella parte alta del locale; - gli interruttori, le lampade, le derivazioni, ecc., distanti fino a 3 metri dal punto di carica, devono essere del tipo AD.FT IP44; - le pinze di attacco devono essere dotate di dispositivo che consente il passaggio di corrente solo dopo il contatto con i morsetti della batteria; - deve essere esposta nella zona ricarica batterie la segnaletica di "vietato fumare o usare fiamme libere". MOVIMENTAZIONE CON CARRELLI ELEVATORI Il carrello elevatore deve sottostare alle norme di sicurezza come mezzo di trasporto, di sollevamento ed inoltre deve essere utilizzato in un ambiente che ne consenta un esercizio adeguato. Nel considerare l'inserimento di un carrello in un ambiente si dovranno quindi valutare: a) la rispondenza del mezzo alle necessità operative: portata adeguata al carico, uso limitato ai soli mezzi a trazione elettrica in locali chiusi, protezioni AD per zone con pericolo di esplosione; b) l'efficacia del programma di manutenzione; c) l'adeguata formazione del personale; d) le condizioni di sicurezza dei percorsi; e) le norme ben definite di comportamento per gli operatori; f) le procedure per l'espletamento di tutte le operazioni necessarie all'uso dei carrelli: carica batterie, manipolazione acido solforico, ecc. I principali dispositivi di sicurezza installati sui carrelli elevatori sono: 1. la rete o la lastra anticesoiamento fissata sui montanti di sollevamento del carico (o sulla parte frontale della cabina); 2. il tettuccio di protezione del posto di guida contro le cadute di materiale dall'alto. Questa protezione nei carrelli con uomo a terra è sostituibile con una piastra reggicarico; 3. i dispositivi contro la discesa del carico in caso di mancanza di forza motrice; 4. i dispositivi di blocco istantaneo su tutti i tipi di carrello, anche diesel; 5. i comandi dotati di protezione contro l'azionamento accidentale e con ritorno automatico in posizione neutra; 6. il dispositivo antiscarrucamento sulle pulegge superiori delle catene di sollevamento. Altri dispositivi dovranno essere installati in casi particolari (esempio: uso di bombole di GPL). Il percorso dei carrelli dovrà avere una circolazione regolata, gli ostacoli, buche, chiazze di olio, inclinazioni eccessive o brusche andranno eliminati per quanto possibili dai percorsi. Va posta attenzione alle curve cieche, mediante specchi, obbligo di segnali acustici e velocità moderata: tutti i passaggi (anche grigliati e passerelle) devono avere i necessari requisiti di portata. In caso di rampe di carico, per evitare la caduta dei carrelli si useranno fermaruote per i mezzi da caricare, piazzali di carico con pendenze idonee, o perlomeno, l'eliminazione di pendenze che facciano allontanare i mezzi non frenanti dalle rampe di carico; si potranno anche installare cancelli automatici o semiautomatici aperti solo se è presente il mezzo da caricare. Gli addetti ad operazioni di manutenzione che prevedono anche la carica degli accumulatori devono essere sottoposti a visita medica periodica.

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  3. CORSO PER CONDUCENTI DI CARRELLI ELEVATORI
    Il corso è rivolto a chi intende operare, in modo professionale, conducente carrelli elevatori. Contenuti del corso : MODULO 1: Normative di riferimento sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. 626/94); Classificazione dei vari tipi di carrello elevatore; Descrizione delle parti principali; Descrizione del posto guida ed accenni all'uso di alcuni comandi. MODULO 2: Principio della leva; Stabilità e portata; Identificazione delle portate; Variabili che influiscono sulla portata effettiva. MODULO 3: Norme di guida e di circolazione; Movimentazione del carico; Guida in condizioni particolari. MODULO4: Parcheggio del carrello; Ricarica della batteria; Rifornimento di carburante. MODULO 5: Avvertenze sui rischi residui durante l'uso; Avvertenze, obblighi e proibizioni.

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  4. NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
    Rental "a lungo termine" o Full service Tra i sistemi di locazione,il sistema a lungo termine è quello più diffuso. In effetti esso consente la maggior parte delle possibili applicazioni e si adatta a tutte le necessità di movimentazione. Con questo sistema di noleggio, MOVITEH fornisce al cliente carrelli elevatori nuovi o usati, equipaggiati in funzione dei compiti da svolgere e delle necessità del cliente. La durata del contratto è determinata in funzione della durata di impiego ottimale dei carrelli elevatori. Può arrivare fino a 60 mesi. Esistono 3 tipi di contratto di noleggio a lungo termine: Nel contratto con esclusione di assistenza restano a carico del cliente le riparazioni, la manutenzione, la lubrificazione, l'ingrassaggio e la sostituzione dei pneumatici. Nel contratto con assistenza parziale, MOVITECH si incarica della normale manutenzione, della lubrificazione e dell'ingrassaggio. Le riparazioni straordinarie e la sostitizione dei pneumatici restano a carico del cliente. Nel contratto "full service" , il cliente si deve occupare solo del conducente, del carburante e dell'utilizzo dei carrelli elevatori. Tutti gli altri dettagli, dalla manutenzione alla sostituzione dei pneumatici, dal carrello in sostituzione in caso di fermo fino alla garanzia totale sono a carico della MOVITECH SRL. I vantaggi per il cliente: grande disponibilità e impiego ottimale dei carrelli elevatori dall'entrata in vigore del contratto fino alla sua scadenza

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  5. NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
    Noleggiare dei carrelli elevatori a breve termine significa per il cliente poterne disporre immediatamente e avere la possibilità di restituirli in qualsiasi momento. Per questo, MOVITECH metterà a disposizione del cliente la sua flotta di carrelli elevatori. Macchine recenti, in grado di eseguire al meglio tutte le operazioni richieste. I carrelli elevatori vengono messi a disposizione del cliente tenendo conto del settore nel quale opera e delle sue necessità di impiego. La durata del noleggio varia da un'ora a un anno. Un servizio completo, comprensivo di manutenzione e di assicurazione, che si applica per tutta la durata della locazione.

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  6. I VANTAGGI DELLA LOCAZIONE RISPETTO ALL'ACQUISTO
    Il rental permette al cliente di non ritrovarsi periodicamente con dei carrelli elevatori vecchi di cui non sà cosa farsene e di evitare i costi di riparazione. Il cliente può disporre di basi chiare per i suoi calcoli e per la pianificazione del suo capitale. Le spese del personale e di gestione possono essere ridotte I canoni di noleggio sono compresi nelle spese generali e sono dunque totalmente deducibili dalle imposte I costi del noleggio sono funzione della produttività resa possibile dall'uso dei carrelli. La grande qualità dei carrelli elevatori Mitsubishi è garanzia di interventi meno frequenti e più rapidi da parte dei tecnici di assistenza dedicati alla flotta di noleggio. Con la loro esperienza, questi ultimi possono intervenire e risolvere rapidamente qualsiasi problema.

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  7. Carrelli elevatori usati
    Breve guida all'acquisto di un carrello elevatore usato:

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  8. Normativa di riferimento alla sicurezza - Riduzione del rischio di rovesciamento accidentale
    Il decreto legislativo n. 359/1999, entrato in vigore il 19 aprile 2000 individua, per talune attrezzature di lavoro, mediante l'allegato di cui all'art. 7.1, lettera b), una serie di requisiti di sicurezza che le stesse debbono soddisfare a fronte di caratteristici rischi e dispone che, i datori di lavoro che le utilizzano provvedano, ove necessario, al loro adeguamento, applicando ad esse le misure tecniche di volta in volta indicate. In particolare, per i carrelli elevatori, il legislatore, in attuazione di corrispondenti orientamenti comunitari, ha riconosciutoche, nonostante l'ottemperanza al requisito della stabilita' rispetto al rovesciamento (requisito che il fabbricante garantisce, del resto, solo condizionatamente al rispetto, da parte dell'utilizzatore, dei parametri di corretto impiego stabiliti in sede progettuale per uso sicuro), rimangono significativi livelli di rischio di lesioni, anche gravissime, a carico dell'operatore addetto. Infatti i dati statistici pongono in rilievo che alcune parti del corpo, in particolare la testa, potrebbero essere schiacciate tra il suolo e gli elementi costituenti le strutture (tetto) poste a protezione del conducente dal rischio di caduta del carico dai relativi organi di sollevamento, nel caso di rovesciamento dovuto a situazioni di utilizzo anormale (cioe' al di fuori dai suddetti parametri), ma prevedibile. Di conseguenza, con l'art. 3, comma 3, del citato decreto n. 359/1999 e' stato disposto l'adeguamento dei carrelli secondo determinati obiettivi indicati al punto 1.4 del gia' citato allegato, mediante l'attuazione di opportune misure, di cui una esemplificazione e' riportata al medesimo punto 1.4. L'effettiva sussistenza di tale rischio e' stata presa in considerazione e riconosciuta dalla Commissione europea nei riguardi dei carrelli elevatori assoggettati alle direttive comunitarie adottate ai sensi dell'art. 95 del trattato di Amsterdam (ex art.100/A dell'atto unico) - cd. "direttive di prodotto" - anche nel caso in cui questi soddisfino per caratteristiche e configurazione costruttiva il requisito della stabilita' al rovesciamento e siano utilizzati conformemente alla loro destinazione. Infatti il comitato permanente per la gestione delle problematiche derivanti dall'applicazione della direttiva "macchine", operante in seno a detta commissione, ha recentemente rilevato che le norme tecniche EN 1459:1999 ed EN 1726-1:1999 non soddisfano completamente il requisito essenziale di sicurezza e salute di cui al punto 1.1.2 (situazione di utilizzo anormale prevedibile) dell'all. I della direttiva n. 98/37 (cd. direttiva macchine) e pertanto non coprono il rischio della possibilita' di schiacciamento del conducente tra parti dell'attrezzatura di lavoro ed il suolo nel caso di rovesciamento. Di conseguenza, la Commissione europea ha adottato in data 10 maggio 2000 la decisione n. 2000/361/CE nella quale: considerato che e' necessario attirare l'attenzione sui potenziali pericoli di cui le norme suddette non fanno menzione, in particolare quello relativo allo schiacciamento dell'operatore; viene riconosciuto alle norme in questione lo status di norma "armonizzata" ai fini della direttiva "macchine", con la precisazione che dette norme, non facendo menzione dei rischi in cui l'operatore puo' incorrere in caso di rovesciamento accidentale del carrello, non garantiscono la presunzione di conformita' ai corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza della direttiva "macchine". Ne deriva, pertanto, che, per coprire i rischi derivanti dalle situazioni descritte, anche i carrelli elevatori immessi sul mercato in conformita' a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo - vale a dire quelli recanti o la marcatura E (cd. "epsilon"), in applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 304/1991, oppure quella "CE", in attuazione delle disposizioni della direttiva n. 98/37/CE, gia' direttiva n.89/392/CEE e successivi emendamenti, in Italia recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 - debbono essere dotati di dispositivi atti a limitare o il rischio di rovesciamento, ovvero la possibilita' che il conducente degli stessi, in caso di rovesciamento rimanga schiacciato. Si pone, quindi, per tutti i soggetti coinvolti, vale a dire i datori di lavoro utilizzatori e, rispettivamente, i costruttori dei carrelli di nuova fabbricazione, ciascuno per il proprio ruolo, la necessita' di attuare le opportune misure perche' venga eliminata la situazione di pericolosita' cosi' rilevata. Pertanto, ferma restando ogni altra responsabilita' di tipo civilistica-contrattuale derivante dai fatti rilevati, si richiama l'attenzione dei soggetti interessati:sulla questione di cui in premessa, vale a dire sulla riconosciuta inadeguatezza - sotto il profilo delle esigenze di sicurezza - delle citate norme tecniche di fabbricazione; sulla sussistenza di conseguenti rischi residui rappresentati dall'uso di attrezzature carenti sotto il profilo delle protezioni; sul fatto che la tempestiva messa in atto di misure adatte per la loro limitazione corrisponde a precisi obblighi stabiliti delle vigenti disposizioni di legge; sulla circostanza che una esemplificazione delle misure che la tecnica ha reso sinora disponibili e' rinvenibile nella regolamentazione di sicurezza (in particolare al punto 1.4, dell'allegato XV, del decreto legislativo n. 359/1999); sul fatto che sono disponibili i risultati di una ricerca, commissionata dalla Commissione europea, di soluzioni tecnicamente valide per la protezione dai rischi derivanti da spostamenti incontrollati o dal ribaltamento di attrezzature di lavaro mobili; sulla necessita' di provvedere ad apportare le necessarie integrazioni ai carrelli prima di metterli in commercio, se nuovi,ovvero prima di metterli nuovamente a disposizione dei lavoratori, se gia' in servizio. Si rammenta che, nelle more del completamento diette azioni, si potra' continuare ad usare i carrelli solo a condizione che siano adottate misure temporanee alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente. Attesa la rilevanza in termini di prevenzione degli infortuni che la presente circolare comporta, si pregano gli organismi in indirizzo di volerne fare oggetto delle piu' ampia diffusione nei riguardi dei soggetti interessati.

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  9. transpallet manuale .... cenni su caratteristiche e qualità, i transpallets nazionali e quelli d'importazione
    transpallet manuali .. strumenti indispensabili in ogni azienda, rappresentano il piu' essenziale accessorio per movimentare pallet, da qui il nome transpallet, che spesso è storpiato con termini quali trespalle, paperetta e molti altri. il transpallet manuale standard, per euro pallet, ha forche lunghe 1150 mm, larghe 530-540, rulli singoli o doppi e portata da 2000 kg. Esistono tuttavia decine di altre versioni speciali ( si veda qui...) Ma è sul modello standard che il mercato realizza i grandi numeri, ed è su questa versione che bisogna fare una distinzione, in base alla nostra esperienza sul mercato. Negli ultimi anni sul mercato esistono prodotti di provenienza estera, cina in particolare, hanno prezzi decisamente competitivi. Questo ha un po stravolto il mercato. Nel 1990 il prezzo di una transpallet era di circa 700- 800.000 lire, il prodotto era generalmente di qualità buona proveniva dall'italia, nord europa e germania. Oggi il prezzo di una transpallet puo' partire da poco piu' di 200 euro, ed è chiaro che qualche differenza deve pur esserci. Possiamo quindi dire che esistono 2 fasce di prodotto l'alta qualita' transpallet robusti, costruiti per durare, curati nei dettagli, (uno per tutti il transpallet italiano prodotto dalle officine meccaniche Masetti) curato in ogni dettaglio, praticamente indistruttibile. La poitica basata sulla qualità alla lunga ripaga. i vantaggi di questi prodotti sono l'affidabilità, la sensazioni di stabilità e la lunga vita particolarmente curata la tiranteria, le boccole, i perni, gli spessori del ferro e la pompa la media qualita' MADE IN ITALY I transpallet made in italy fanno i conti con la concorrenza estera, i produttori sono diversi e i loro prodotti vengono commercializzati per e con altri marchi. A volte la qualità è buona, altre volte non è cosi' facile trovare differenze con prodotti importati, specialmente se il transpallet è solo parzialmente prodotto o assemblato in italia. I prezzi variano da 300 a 400 euro MADE IN CINA ormai non c'è grossa differenza qualitativa ed estetica tra i prodotti importati e il prodotto fabbricato in italia in questa fascia. Anche per noi addetti ai lavori non è facile distinguere la provenienza, per quanto ogni marca tende a personalizzare in qualche dettaglio finale. Questi transpallet sono spesso marcati made in italy, sono provvisti di ce e manuale e dobbiamo ammettre che mediamente hanno una buona affidabilità, una pompa ormai collaudata e un telaio mediamente robusto. Certamente non c'è la cura, la qualità, gli spessori dei modelli di alta qualità. i prezzi variano da 250 a 300 euro CONCLUSIONI la qualità Il prodotto di qualità è effettivamente piu' duraturo, si manovra con piu' facilità, si "sente" la differenza, ma anche il prezzo è nettamente diverso. le marche sono sostanzialmente 4 o 5 e il prezzo supera sempre i 350 euro. quando acquistare? Un transpallet di qualità si fa apprezzare da subito ma è nel tempo che dimostra la sua affidabilità, se utilizzato con cura dura molto. E' sprecato laddove non ci sia cura e attenzione dei mezzi, dove i furti sono frequenti, e dove l'uso è molto limitato. il prezzo il prodotto di media qualità è il prodotto da prezzo. funziona bene, dura alcuni anni e di solito la riparazione dopo alcuni anni non è + conveniente. In questa fascia la guerra sul prezzo è piu' che mai agguerrita. E non è affatto facile comprendere se esistano reali differenze tra i prodotti ... spesso identici, made in italy l'uno, made in cina l'altro. Anche qui l'uso improprio del marchio made in italy è evidente, come l'applicazione del marchio CE. quando acquistare? e' un transpallet da battaglia, se usato frequentemente si consuma in 5-6 anni, giusto saperlo, meglio sfruttare le promozioni, verificando la qualità delle gomme e dei rulli oltre che della pompa. per quanto riguarda le garanzie lunghissime ... tutto da verificare. potete contattarci avere informazioni sui prodotti MOVITECH SRL

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