|
NORMATIVE
D.Lgs. 359/99
Questo
decreto legislativo, in attuazione della direttiva europea del 1995,
che modifica la precedente del 1989, va a sua volta a modificare e integrare
la normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro entrata in vigore in
Italia il 1 gennaio 1997, dopo una gestazione lunga un decennio, che
a sua volta accoglieva una decina di precedenti normative europee sul
tema.
Va letta quindi tenendo in considerazione la legge che viene modificata
nell'articolo 1 di questo decreto , con l'attenzione presente ai mutamenti
sociali che modificano continuamente il vasto campo delle attività
lavorative, dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro, delle nuove
necessità di sicurezza, non solo rispetto alle attrezzature,
ma anche alla salute, che si presentano. (21 ottobre 1999)
DECRETO
LEGISLATIVO 4 agosto 1999 n.359
Attuazione
della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa
ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature
di lavoro da parte dei lavoratori.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995 che modifica
la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e
di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori
durante il lavoro;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo
51, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 95/63/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, e successive modifiche e integrazioni, recante norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche e integrazioni, e in particolare il titolo III che reca disposizioni
di attuazione della direttiva 89/655/CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 14 maggio 1999;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica:
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanità. dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, degli affari esteri e per la funzione pubblica:
E
M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art.
l.
l. Il presente decreto reca modifiche e integrazioni al titolo III del
decreto legislativo l9 settembre 1994 n. 626, e all'articolo 184 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in attuazione
della direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995.
Art.
2.
1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626 [1], è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Inoltre,
il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante
l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni
di cui ai commi 4-bis e 4-ter. ".
2. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994,
dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:
"c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto
conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in
relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.".
3. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 626 del 1994,
dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:
"c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori
e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio
disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti
e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere
addotte o estratte in modo sicuro.".
4. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il
comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:
"4-bis. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di
attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato
che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature
di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori
a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di
lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora
la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione
dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse
meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a
tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento,
la velocità dell'attrezzatura sia adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione,
siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata
una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza
e la salute dei lavoratori.
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature
di lavoro destinate a sollevare carichi
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi
da movimentare, dei punti di presa del dispositivo di aggancio, delle
condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori
di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore
di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo
l'uso, gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da
non essere danneggiati o deteriorati;
b) allorché due o più attrezzature di lavoro che servono
al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in
un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano,
siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi
e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che quando un lavoratore
aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi
con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore
ne conservi il controllo diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate
nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare
la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare
simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono
al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una
procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi
non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione
parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure
appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi;
i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso
in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia
stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza
f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto
tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo
così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di
attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori
e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura
di lavoro.
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede
affinché le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte
a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a
verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche",
al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono
tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per
un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa
fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante
l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature
di lavoro ovunque queste sono utilizzate."
Art.
3.
1. All'articolo 36, del decreto legislativo n. 626 del 1994 [2], il
comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche
seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale
l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio." .
2. All'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994,
le parole "può stabilire" sono sostituite dalla parola
"stabilisce".
3. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
"8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato
XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel
predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla
data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione
di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo,
allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio
corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non
vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano
un livello di sicurezza equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo
i, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,
n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis,
e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre
che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle
prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul
mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto
decreto.".
Art.
4.
1. L'articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
"Art. 184 (Sollevamento e trasporto persone).1. Il sollevamento
di persone è effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e
accessori previsti a tal fine.
2. In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il sollevamento
di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano
state prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a
disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato
dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano
presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento
di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza.
I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione
sicuro con il posto di comando. Devono essere prese le opportune misure
per assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo.".
Art.
5
1. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 626 del 1994 [3], dopo
il comma 1, è inserito il seguente:
("1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare
i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature
di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente
circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché
sui cambiamenti di tali attrezzature. ".
Art.
6.
1. All'articolo 89, comma 2, lettera a) [4], del decreto legislativo
n. 626 del 1994, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "35, commi 1, 2, 4" sono aggiunte le seguenti:
"4-bis, 4-ter, 4-quater.";
b) prima della parola: "38" sono inserite le seguenti parole:
"36, comma 8-ter".
2. All'articolo 90, comma 1, lettera a) [5], del decreto legislativo
n. 626 del 1994, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "35, commi 1, 2, 4" sono aggiunte le seguenti:
"4-bis, 4-ter, 4-quater,";
b) prima della parola: "38" sono inserite le seguenti parole:
"36, comma 8-ter".
Art.
7.
1. Al decreto legislativo n. 626 del 1994, sono aggiunti, in fine, i
seguenti allegati:
"a) Allegato XIV. Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica:
I) scale aeree ad inclinazione variabile;
2) ponti mobili sviluppabili su carro;
3) ponti sospesi muniti di argano;
4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere >
50 cm;
5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
7) gru e apparecchi di sollevamento di portata > 200 kg;
8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani
inclinati;
9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
10) elementi di ponteggio;
11) ponteggi metallici fissi;
12) argani dei ponti sospesi;
13) funi dei ponti sospesi;
14) armature degli scavi;
15) freni dei locomotori;
16) micce;
17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;
18) opere sceniche;
19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;
20) teleferiche private;
21) elevatori trasferibili;
22) ponteggi sospesi motorizzati;
23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
24) ascensori e montacarichi in servizio privato;
25) apparecchi a pressione semplici;
26) apparecchi a pressione di gas;
27) generatori e recipienti di vapore d'acqua;
28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
29) forni per oli minerali;
30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;
31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti
b)
Allegato XV. Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature
di lavoro specifiche.
0. Osservazione preliminare.
Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste,
per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.
Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in
esercizio, esse non richiedono necessariamente l'adozione delle stesse
misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature
di lavoro nuove.
1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi
o non semoventi.
1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione
d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori
e traini possa provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro
deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio
degli elementi di trasmissione d'energia.
Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà
essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli
per i lavoratori.
1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature
di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al
suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.
1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a
bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi
derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:
a)
mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura
di ribaltarsi di più di un quarto di giro,
b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente
attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il
movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste
strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di
lavoro.
Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura
di lavoro e stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura
di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento
della stessa.
Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso
di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di
lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del
lavoratore o dei lavoratori trasportati.
1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori
devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di
ribaltamento, ad esempio:
a)
installando una cabina per il conducente;
b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello
elevatore;
c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso
di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il
suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori
a bordo:
d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori
sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento
del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del
carrello stesso.
1.5.
Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può
comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:
a)
esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in
moto non autorizzata;
b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di
ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso
di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti
su rotaia:
c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza l'impongano,
di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o
automatici che ne consenta la frenatura e l'arresto in caso di guasto
del dispositivo di frenatura principale;
d) quando il campo d, visione diretto del conducente è insufficiente
per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi
ausiliari per migliorare la visibilità;
e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno
o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato
al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori
f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa
dei loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere
in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi
antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad
una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono
usate;
g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono
arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
h) le attrezzature di lavoro telecomandate che usate in condizioni normali
possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori
devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi,
a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il
rischio di urto
2
Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento
di carichi
2.1 Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo
da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione
sicura.
Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di
persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta
in modo visibile onde non ingenerare alcuna Possibilità di confusione.
2.2 Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono
essere di natura tale:
a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento
oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione
accidentale:
b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo
non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.".
Art.
8
1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Fine
del testo.
--------------------------------------------------------------------------------
Note
richiamate nel testo:
[1].
Il testo dell'art. 35 del citato decreto legislativo così come
modificato dal presente decreto, cosi recita:
"Art. 35 (Obblighi del datore di lavoro:1. Il datore di lavoro
mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro
da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza
e della salute.
2.Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate
per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di
lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature
possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le
quali non sono adatte. Inoltre il datore di lavoro prende le misure
necessarie affinché durante l 'uso delle attrezzature di lavoro
siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro
prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti
dall'impiego delle attrezzature stesse.
c-bis) i sistemi di comando che devono essere sicuri anche tenuto conto
dei guasti. dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione
all 'uso progettato dell'attrezzatura.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le
attrezzature di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante:
b) utilizzate correttamente:
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la
rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate. Ove necessario,
da apposite istruzioni d'uso:
c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori
e per le altre persone. assicurando in particolare e sufficiente spazio
disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti
e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere
addotte o estratte in modo sicuro.
4-bis. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature
di mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature
di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori
a piedi si trovino nella zona di attività delle attrezzature
di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora
la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione
dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse
meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri predisposti a
tale fine e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento
la velocità dell'attrezzatura sia adeguata.
d) le attrezzature di lavori mobili, dotate di motore a combustione
siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata
una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza
e la salute dei lavoratori.
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature
di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che;
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi
da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle
condizioni atmosferiche. nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dell'imbracatura: le combinazioni di più accessori
di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore
di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo
l'uso gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da
non essere danneggiati o deteriorati
b) allorché due o più attrezzature di lavoro che servono
al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in
un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano
siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi
e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse.
c) i lavori siano organizzati in modo tale che. quando un lavoratore
aggancia o sgancia manualmente un carico tali operazioni possano svolgersi
con la massima sicurezza e. in particolare. in modo che il lavoratore
ne conservi il controllo diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate
nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare
la .sicurezza dei lavoratori; in particolare. per un carico da sollevare
simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono
al sollevan1el1to di carichi non guidati sia stabilita e applicata una
procedura d 'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori:
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi
non guidati non possono trattenere i carichi in caso di interruzione
parziale o totale dell'alimentazione di energia siano prese misure appropriate
per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi: i carichi sospesi
non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso
alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato
e sistemato con la massima sicure a
f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto
tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo
cosi i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all aria aperta di attrezzature
di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa
e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e in
particolare. misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura
di lavoro
4-quater. Il datore di lavoro. sulla base della normativa vigente provvede
affinché le attrezzature di cui all'allegato XlV siano sottoposte
a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a
verifiche periodiche o eccezionali di seguito denominate "verifiche",
al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono
tenuti a disposi ione dell'autorità di vigilanza competente per
un periodo di cinque amni dall'ultima registrazione o fino alla messa
fuori esercizio dell'attrezzatura. se avviene prima. Un documento attestante
l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature
di lavoro ovunque queste sono utilizzate"
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze
o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici.
il datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori
all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione. di trasformazione o manutenzione. il lavoratore
interessato e qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.[ritorna
all'articolo]
[2].
"11 testo dell'art. 36 del citato decreto legislativo, cosi come
modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro).
1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono
soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono
il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura
è stata costruita e messa in servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanità, sentita la commissione consultiva permanente stabilisce
modalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui
al comma 2.
4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, dopo il comma 2 e aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli
dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura
di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.".
5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Qualora i mezzi di cui al comma I svolgano anche la funzione di
allarme essi devono essere ben visibili owero comprensibili senza possibilità
di errore.".
6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, dopo il comma 2 e aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito
il libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo
libretto.".
7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo
1956, n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da proiezione
di oggetti deve essere munita d dispositivi appropriati di sicurezza
corrispondenti a tali pericoli.
Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione
di gas, vapori o liquidi owero ad emissioni di polvere, deve essere
munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino
alla fonte corrispondente a tali pericoli.".
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi
dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV
entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto
allegato. già messe a disposizione dei lavoratori alla data del5
dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive
comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo. allorché
esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non
vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano
un livello di sicure--a equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996.
n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis.
e
quel/e effettuate per migliorare le condizioni di sicure a sempre che
non comportino modifiche delle modalità di utilizzo delle prestazioni
previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai
sensi dell'art. 1. comma 3. secondo periodo, del predetto decreto.".[ritorna
all'articolo]
[3].
"Il testo dell'art. 37 del citato decreto legislativo, così
come modificato dal presente decreto, cosi recita:
"Art. 37. 1 11 datore di lavoro provvede affinché per ogni
attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano
di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto
alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle
conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase
di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
1 -bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori
sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro,
sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante.
anche se da essi non usate direttamente. nonché sui cambiamenti
di tali attrezzature.
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili
ai lavoratori interessati."[ritorna all'articolo]
[4].
Il testo dell'art. 89, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo,
come modificato dal presente decreto, cosi recita:
"2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni
a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5 lettere
b). d). e), h), 1), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed
e) e 4; 15, comma 1; 22, commi I a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi
3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-queter e 5; 36, comma
8-ter; 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b). d) e g) e 5; 48; 49,
comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63,
comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi I e 2; 68; 69, commi
1, 2 e 5. lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma l; 81,
commi 2 e 3; 82; 85, comma 2; 86, commi I e 2."[ritorna all'articolo]
[5].
Il testo dell'art. 90, comma 1 lettera a), del citato decreto legislativo,
come modificato dal presente decreto, cosi recita:
"1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire due milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere
b), d), e), h),1), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettera d ed e4;
15, comma 1;30,commi 3,4,5e6;31, commi3e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis,
4-ter e 4 quater 41 43, commi 3, 4, lettere a). b) e d); 48; 52, comma
2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62. 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67,
commi I e 2- 68, 69, commi I e 2, 78, comma 2: 79: 80. comma 1: 81.
commi 2 e 3; 82: 83: 86. commi I e 2".
Dir.95/63
Uso
sicuro delle attrezzature
Le
norme di questa Direttiva, che riguarda gli obblighi per l'uso sicuro,
e senza correre rischi per la salute, delle attrezzature di lavoro,
modificano la precedente Direttiva del 1989. Non si tratta solo di una
verifica e di una riformulazione di alcune norme, ma anche di aggiunte,
ad esempio i controlli ergonomici, necessarie dato che, dal 1989 al
1995, sono entrate nuove categorie di lavoro, e di lavoratori, oltre
che di attrezzature. Inoltre la normativa relativa alla salute sul posto
di lavoro si è fatta sempre più severa, anche a causa
dell'insorgere di nuove tipologie di malattie professionali.
Ottobre
2001 www.movitech.iinfo 2003Tutti i diritti sono riservati
|