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vedi anche
D.
Lgs. 359/99equisiti minimi DIRETTIVA
95/63/CE cinture
di dicurezza
D.P.R.
27 aprile 1955, n. 547
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Supplemento ordinario - 12 luglio 1955, n. 158.
Norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Emanato
in virtù della Legge 12 febbraio 1955, n. 51.
Il presente decreto e' in vigore dal 1° gennaio 1956.
A decorrere da tale sostituisce il R.D. 18 giugno 1899, n. 230, riguardante
norme sulla prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie,
e che è stato espressamente abrogato dall'art. 406 del presente
decreto.
Titolo V
MEZZI ED APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, DI TRASPORTO E DI IMMAGAZZINAMENTO
Capo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto
Art. 168 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono risultare appropriati,
per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume
dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonchè
alle condizioni di impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento
e di arresto.
Gli stessi mezzi devono essere usati in modo rispondente alle loro caratteristiche.
Stabilità
del mezzo e del carico Art. 169
Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare
le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del
suo carico, in relazione al tipo del mezzo stesso, alla sua velocità,
alle accelerazioni in fase di avviamento e di arresto ed alle caratteristiche
del percorso.
Operazioni
di carico e scarico Art. 170
Le operazioni di carico e di scarico dei mezzi di sollevamento e di trasporto
quando non possono essere eseguite a braccia o a mano devono essere effettuate
con l'ausilio di attrezzature o dispositivi donei.
Indicazione
della portata Art. 171
Sui mezzi di sollevamento, esclusi quelli a mano, deve essere indicata
la portata massima ammissibile.
Quando tale portata varia col variare delle condizioni d'uso del mezzo,
quali l'inclinazione e lunghezza dei bracci di leva delle gru a volata,
lo spostamento dei contrappesi, gli appoggi supplementari e la variazione
della velocità, l'entità del carico ammissibile deve essere
indicata, con esplicito riferimento alle variazioni delle condizioni di
uso, mediante apposita targa.
I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare
in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile.
Ganci
Art. 172
I ganci per apparecchi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi
di chiusura dell'imbocco o essere conformati, per particolare profilo
della superficie interna o limitazione dell'apertura di imbocco, in modo
da impedire lo sganciamento delle funi, delle catene e degli altri organi
di presa.
Freno
Art. 173
I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di dispositivi
di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo
del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza,
a consentire la gradualità dell'arresto.
Il presente articolo non si applica ai mezzi azionati a mano per i quali,
in relazione alle dimensioni, struttura, portata, velocità e condizioni
di uso, la mancanza del freno non costituisca causa di pericolo.
Arresto
automatico in caso di improvvisa mancanzadella forza motrice Art. 174
Nei casi
in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare
pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento devono essere provvisti
di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del
carico.
In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni
nonchè il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità
del carico.
Dispositivi
di segnalazione Art. 175
I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni
di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici
e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonchè di illuminazione
del campo di manovra.
Organo
di avvolgimento delle funi o catene art. 176
Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione,
provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure
di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi
che impediscano:
a) l'avvolgimento
e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre
le posizioni limite prestabilite ai fini della sicurezza in relazione
al tipo o alle condizioni di uso dell'apparecchio (dispositivo di arresto
automatico di fine corsa);
b) la fuoriuscita delle funi o catene dalle sedi dei tamburi e delle pulegge
durante il normale funzionamento.
Sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui alla lettera
a) i piccoli apparecchi per i quali, in relazione alle loro dimensioni,
potenza, velocità e condizioni di uso, la mancanza dei dispositivi
di arresto automatico di fine corsa non costituisca causa di pericolo.
Sedi di
avvolgimento delle funi o catene
Art. 177
I tamburi
e le pulegge degli apparecchi ed impianti indicati nell'art. 176 devono
aver le sedi delle funi e delle catene atte, per dimensioni e profilo,
a permettere il libero e normale avvolgimento delle stesse funi o catene
in modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali.
Quando per particolari esigenze vengono usati tamburi o pulegge in condizioni
diverse da quelle previste dal comma precedente, devono essere impiegate
funi o catene aventi dimensioni e resistenza adeguate alla maggiore sollecitazione
a cui possono essere sottoposte.
Rapporto
tra i diametri delle funi e quelli dei tamburi e delle pulegge di avvolgimento
Art. 178
I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi ed impianti indicati
nell'art. 176 sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto
da disposizioni speciali, devono avere un diametro non inferiore a 25
volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari
di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore
rispettivamente a 20 e a 250 volte.
Coefficienti
di sicurezza per funi e catene
Art. 179
Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento
e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali,
devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile,
un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per
le funi composte di fibre e 5 per le catene.
Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.
Attacchi ed estremità libere delle funi
Art. 180
Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti in modo
da evitare sollecitazioni pericolose, nonchè impigliamenti o accavallamenti.
Le estremità libere delle funi, sia metalliche, sia composte di
fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura,
allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.
Imbracatura
dei carichi
Art. 181
L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per
evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione
di ammarraggio.
Posti
di manovra
Art. 182
I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto
devono:
a) potersi raggiungere senza pericolo;
b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione delle
manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza;
c) permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione
del mezzo.
Qualora, per particolari condizioni di impianto o di ambiente, non sia
possibile controllare dal posto di manovra tutta la zona di azione del
mezzo, deve essere predisposto un servizio di segnalazioni svolto con
lavoratori incaricati.
Organi
di comando Art. 183
Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono
essere collocati in posizione tale che il loro azionamento risulti agevole
e portare la chiara indicazione delle manovre a cui servono.
Gli stessi organi devono essere conformati o protetti in modo da impedire
la messa in moto accidentale.
Sollevamento
e trasporto persone Art. 184
I mezzi di sollevamento e di trasporto non soggetti a disposizioni speciali,
qualora vengano adibiti, anche saltuariamente o per sole operazioni di
riparazione e di manutenzione, al sollevamento od al trasporto di persone,
devono essere provvisti di efficaci dispositivi di sicurezza o, qualora
questi non siano applicabili, devono essere usati previa adozione di idonee
misure precauzionali.
Art. 184
(Sollevamento e trasporto persone)
1. Il sollevamento
di persone è effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e accessori
previsti a tal fine.
2. In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il sollevamento
di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano
state prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni
di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati
e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori
a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi,
il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati
devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro con il posto di comando.
Devono essere prese le opportune misure per assicurare la loro evacuazione
in caso di pericolo.
N.d.R.: L'art.
4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 ha così sostituito il presente
articolo a decorrere dal 19 aprile 2000.
Avvisi
per le modalità delle manovre Art. 185
Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto
ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere
richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.
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