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vedi anche D.P.R. 27 aprile
1955, n. 547 D.
Lgs. 359/99equisiti minimi DIRETTIVA
95/63/CE
ARTICOLO
TRATTO DA
Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 26-06-2001
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CIRCOLARE 8 giugno 2001, n.7808
Carrelli elevatori - Riduzione del rischio di rovesciamento accidentale.
Alle direzioni regionali e provinciali
del lavoro
Agli assessorati alla sanita' delle
regioni
Alla provincia autonoma di Trento -
Dipartimento servizi sociali - Servizi
lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano
Agenzia provinciale prot. ambiente e
tutela del lavoro
All'I.S.P.E.S.L. - D.T.S.
Alle organizzazioni rappresentative dei
datori di lavoro
Alle organizzazioni rappresentative dei
lavoratori
Ai costruttori di carrelli elevatori
Agli utilizzatori dei carrelli
elevatori
Alle A.U.S.L.
Il decreto
legislativo n. 359/1999, entrato in vigore il 19 aprile 2000 individua,
per talune attrezzature di lavoro, mediante
l'allegato di cui all'art. 7.1, lettera b), una serie di requisiti di
sicurezza che le stesse debbono soddisfare a fronte di caratteristici
rischi e dispone che, i datori di lavoro che le utilizzano provvedano,
ove necessario, al loro adeguamento, applicando ad esse
le misure tecniche di volta in volta indicate. In particolare, per i
carrelli elevatori, il legislatore, in attuazione di corrispondenti
orientamenti comunitari, ha riconosciuto che, nonostante l'ottemperanza
al requisito della stabilita' rispetto al rovesciamento (requisito che
il fabbricante garantisce, del resto, solo condizionatamente al rispetto,
da parte dell'utilizzatore, dei parametri di corretto impiego stabiliti
in sede progettuale per uso sicuro), rimangono significativi livelli
di rischio di lesioni, anche gravissime, a carico dell'operatore addetto.
Infatti i dati statistici pongono in rilievo che alcune parti del corpo,
in particolare la testa, potrebbero essere schiacciate tra il suolo
e
gli elementi costituenti le strutture (tetto) poste a protezione del
conducente dal rischio di caduta del carico dai relativi organi di
sollevamento, nel caso di rovesciamento dovuto a situazioni di utilizzo
anormale (cioe' al di fuori dai suddetti parametri), ma
prevedibile. Di conseguenza, con l'art. 3, comma 3, del citato decreto
n. 359/1999 e' stato disposto l'adeguamento dei carrelli
secondo determinati obiettivi indicati al punto 1.4 del gia' citato
allegato, mediante l'attuazione di opportune misure, di cui una
esemplificazione e' riportata al medesimo punto 1.4. L'effettiva sussistenza
di tale rischio e' stata presa in considerazione e riconosciuta dalla
Commissione europea nei riguardi dei carrelli elevatori assoggettati
alle direttive comunitarie adottate ai sensi dell'art. 95 del trattato
di Amsterdam (ex art. 100/A dell'atto unico) - cd. "direttive di
prodotto" - anche nel caso in cui questi soddisfino per caratteristiche
e configurazione costruttiva il requisito della stabilita' al rovesciamento
e siano utilizzati conformemente alla loro destinazione. Infatti il
comitato permanente per la gestione delle problematiche derivanti dall'applicazione
della direttiva "macchine", operante in seno a detta commissione,
ha recentemente rilevato che le norme tecniche EN 1459:1999 ed EN 1726-1:1999
non soddisfano completamente il requisito essenziale di sicurezza e
salute di cui al punto 1.1.2 (situazione di utilizzo anormale prevedibile)
dell'all. I della direttiva n. 98/37 (cd. direttiva macchine) e pertanto
non coprono il rischio della possibilita' di schiacciamento del conducente
tra parti dell'attrezzatura di lavoro ed il suolo nel caso di rovesciamento.
Di conseguenza, la Commissione europea ha adottato in data 10 maggio
2000 la decisione n. 2000/361/CE nella quale: considerato che e' necessario
attirare l'attenzione sui potenziali pericoli di cui le norme suddette
non fanno menzione, in particolare quello relativo allo schiacciamento
dell'operatore; viene riconosciuto alle norme in questione lo status
di norma "armonizzata" ai fini della direttiva "macchine",
con la precisazione che dette norme, non facendo menzione dei rischi
in cui l'operatore puo' incorrere in caso di rovesciamento accidentale
del carrello, non garantiscono la presunzione di conformita' ai corrispondenti
requisiti essenziali di sicurezza della direttiva "macchine".
Ne deriva, pertanto, che, per coprire i rischi derivanti dalle situazioni
descritte, anche i carrelli elevatori immessi sul mercato in conformita'
a norme nazionali di attuazione di direttive
comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo - vale
a dire quelli recanti o la marcatura E (cd. "epsilon"), in
applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
n. 304/1991, oppure quella "CE", in attuazione delle disposizioni
della direttiva n. 98/37/CE, gia' direttiva n. 89/392/CEE e successivi
emendamenti, in Italia recepita con decreto del Presidente della Repubblica
n. 459/1996 - debbono essere dotati di dispositivi atti a limitare o
il rischio di rovesciamento, ovvero la possibilita' che il conducente
degli stessi, in caso di rovesciamento rimanga schiacciato. Si pone,
quindi, per tutti i soggetti coinvolti, vale a dire i datori di lavoro
utilizzatori e, rispettivamente, i costruttori dei carrelli di nuova
fabbricazione, ciascuno per il proprio ruolo, la necessita' di attuare
le opportune misure perche' venga eliminata la situazione di pericolosita'
cosi' rilevata. Pertanto, ferma restando ogni altra responsabilita'
di tipo civilistica-contrattuale derivante dai fatti rilevati, si richiama
l'attenzione dei soggetti interessati: sulla questione di cui in premessa,
vale a dire sulla riconosciuta inadeguatezza - sotto il profilo delle
esigenze di sicurezza - delle citate norme tecniche di fabbricazione;
sulla sussistenza di conseguenti rischi residui rappresentati dall'uso
di attrezzature carenti sotto il profilo delle protezioni; sul fatto
che la tempestiva messa in atto di misure adatte per la loro limitazione
corrisponde a precisi obblighi stabiliti delle vigenti disposizioni
di legge;
sulla circostanza che una esemplificazione delle misure che la tecnica
ha reso sinora disponibili e' rinvenibile nella regolamentazione di
sicurezza (in particolare al punto 1.4, dell'allegato XV, del decreto
legislativo n. 359/1999);
sul fatto che sono disponibili i risultati di una ricerca, commissionata
dalla Commissione europea, di soluzioni tecnicamente valide per la protezione
dai rischi derivanti da spostamenti incontrollati o dal ribaltamento
di attrezzature di lavaro mobili; sulla necessita' di provvedere ad
apportare le necessarie integrazioni ai carrelli prima di metterli in
commercio, se nuovi, ovvero prima di metterli nuovamente a disposizione
dei lavoratori, se gia' in servizio. Si rammenta che, nelle more del
completamento di dette azioni, si potra' continuare ad usare i carrelli
solo a condizione che siano adottate misure temporanee alternative che
garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
Attesa la rilevanza in termini di prevenzione degli infortuni che la
presente circolare comporta, si pregano gli organismi in indirizzo
di volerne fare oggetto delle piu' ampia diffusione nei riguardi dei
soggetti interessati. Roma, 8 giugno 2001
Il direttore
generale
per lo sviluppo produttivo
e la competitività
del Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Visconti
Il direttore generale dei rapporti
di lavoro del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale
Ferraro
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