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DIRETTIVA
95/63/CE del 5 dicembre 1995
che
modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza
e di salute per l'uso della attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori
durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo
16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)
IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il
trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo
118 A,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C,
considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio
adotti, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento
in particolare dell'ambiente di lavoro, per tutelare la sicurezza e
la salute dei lavoratori;
considerando che tali direttive, a norma dell'articolo precitato, evitano
di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare
la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;
considerando che l'osservanza dei requisiti minimi intesi a garantire
un più elevato livello di sicurezza e di salute nell'uso delle
attrezzature di lavoro è essenziale ai fini della sicurezza e
della salute dei lavoratori;
considerando che occorre quindi che gli Stati membri prendano misure
per facilitare l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva
da parte delle imprese, ed in particolare delle piccole e medie imprese;
che tali misure possono comprendere azioni di formazione e di informazione
adeguate alle caratteristiche dei vari settori economici;
considerando che le disposizioni adottate a norma dell'articolo 118
A del trattato non ostano a che ciascuno Stato membro mantenga e stabilisca
misure, compatibili con il trattato, per una maggiore protezione delle
condizioni di lavoro;
considerando che l'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 89/655/CEE,
prevede l'aggiunta all'allegato di prescrizioni minime supplementari
applicabili ad attrezzature di lavoro di cui al punto 3 dell'allegato,
secondo la procedura di cui all'articolo 118 A del trattato;
considerando che la presente direttiva deve limitarsi a definire gli
obiettivi da raggiungere e i principi da rispettare, lasciando agli
Stati membri la scelta delle modalità atte a garantire, nelle
legislazioni nazionali, l'osservanza e il miglioramento di tali disposizioni;
considerando che gli Stati membri, previa consultazione delle parti
sociali e tenendo conto delle legislazioni e/o prassi nazionali, fisseranno
le modalità che consentono di raggiungere un livello di sicurezza
corrispondente agli obiettivi stabiliti nell'allegato II della presente
direttiva;
considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto
nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato
interno,
HA ADOTTATO
LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo
1
La direttiva
89/655/CEE è modificata come segue:
1) L'articolo
4 è modificato come segue:
a) al paragrafo
1 lettera a) ii) e lettera b), la cifra "I" è inserita
dopo i termini "all'allegato";
b) al paragrafo 1 è inserito il punto seguente:
"c)
fatta salva la lettera a) i) e in deroga alla lettera a) ii) e alla
lettera b), attrezzature di lavoro specifiche soggette alle prescrizioni
del punto 3 dell'allegato I che, già messe a disposizione dei
lavoratori nell'impresa e/o stabilimento alla data del 5 dicembre 1998,
soddisfano al massimo quattro anni dopo tale data le prescrizioni minime
previste nell'allegato I";
c) è aggiunto il paragrafo seguente:
"3. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali
e tenendo conto delle legislazioni e/o prassi nazionali, fissano le
modalità che consentono di raggiungere un livello di sicurezza
corrispondente agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni dell'allegato
II."
2) È
inserito l'articolo seguente:
"Articolo
4 bis
Verifiche delle attrezzature di lavoro
1. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro
la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte
a una verifica iniziale (dopo l'installazione e prima di metterle in
esercizio) da parte di personale competente a norma delle legislazioni
e/o prassi nazionali e a una verifica dopo ogni montaggio in un nuovo
cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne
l'installazione corretta e il buon funzionamento.
2. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro
soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili
di dare origine a situazioni pericolose, siano sottoposte:
- a verifiche periodiche e, ove necessario, a collaudi periodici, da
parte di personale competente, a norma delle legislazioni e/o prassi
nazionali;
- a verifiche eccezionali da parte di personale competente a norma delle
legislazioni e/o prassi nazionali ogniqualvolta intervengano eventi
eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza
dell'attrezzatura di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, fenomeni
naturali, periodi prolungati di inattività,
al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni sanitarie e
di sicurezza e rivelare tali deterioramenti e rimediarvi per tempo.
3. I risultati delle verifiche devono essere messi a verbale e tenuti
a disposizione dell'autorità competente. Essi sono conservati
per un periodo appropriato.
Qualora le attrezzature di lavoro in questione siano usate al di fuori
dell'impresa esse devono essere accompagnate da un documento attestante
l'esecuzione dell'ultima verifica.
4. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esecuzione delle
verifiche."
3) È
inserito l'articolo seguente:
"Articolo
5 bis
Ergonomia e salute sul posto di lavoro
Il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso dell'attrezzatura
di lavoro, nonché i principi ergonomici, devono essere presi
interamente in considerazione dal datore di lavoro all'atto dell'applicazione
delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute."
4) Alla fine dell'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto il comma
seguente:
"Si deve richiamare l'attenzione dei lavoratori sui rischi cui
sono esposti, sulle attrezzature di lavoro presenti nel loro ambiente
immediato di lavoro nonché sui relativi cambiamenti se si riferiscono
alle attrezzature dell'ambiente immediato di lavoro, anche se essi non
le usano direttamente."
5) All'articolo 8, i termini "l'allegato" sono sostituiti
da "gli allegati".
6) All'articolo 9:
- nel titolo dell'articolo i termini "dell'allegato" sono
sostituiti da "degli allegati";
- al paragrafo 1, dopo il termine "allegato" (2 volte), è
inserita la cifra "I";
- al paragrafo 2, l'espressione "dell'allegato" è sostituita
dai termini "degli allegati".
7) L'allegato, che diventa l'allegato I, è modificato conformemente
all'allegato I della presente direttiva.
8) È aggiunto un allegato II il cui testo figura all'allegato
II della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli
Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva
anteriormente al 5 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, queste ultime
fanno espresso riferimento alla presente direttiva o sono corredate
di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale.
Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
di diritto interno già adottato o che adottano nel settore disciplinato
dalla presente direttiva.
3. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo, al
Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione
della presente direttiva.
Articolo
3
Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
I
L'allegato (che diventa l'allegato I) della direttiva 89/655/CEE è
modificato come segue:
1) L'osservazione
preliminare è completata dal seguente capoverso:
"Le
prescrizioni minime di cui in appresso, in quanto applicabili alle attrezzature
di lavoro in funzione, non richiedono necessariamente le stesse misure
dei requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove."
2) Al punto
2.1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente testo:
"I
sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto
dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito
dell'uso progettato."
3) Il punto
3 è sostituito dal seguente testo:
"3.
Prescrizioni minime supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro
specifiche
3.1. Prescrizioni minime applicabili alle attrezzature di lavoro mobili,
semoventi o no
3.1.1. Le attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo devono essere
strutturate in modo tale da ridurre i rischi per il lavoratore/i durante
lo spostamento.
Deve essere previsto anche il rischio che il lavoratore venga a contatto
con le ruote o i cingoli o vi finisca intrappolato.
3.1.2. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione
d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e i suoi
accessori e/o traini possa provocare rischi specifici, questa attrezzatura
di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire
il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia.
Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà
essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli
per i lavoratori.
3.1.3. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature
di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al
suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.
3.1.4. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono
limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti
da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:
·
mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura
di ribaltarsi di più di un quarto di giro.
·
ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente
attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il
movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
·
ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste
strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di
lavoro.
Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura
di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure
se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere
qualsiasi ribaltamento della stessa.
Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso
di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di
lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del
lavoratore o dei lavoratori trasportati.
3.1.5. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori
devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di
ribaltamento, ad esempio,
·
istallando una cabina per il conducente,
·
mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello
elevatore,
·
mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di
ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo
e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori
a bordo,
·
mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul
sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del
carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello
stesso.
3.1.6.
Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può
comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) esse
devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto
non autorizzata;
b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di
ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso
di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti
su rotaia;
c) esse devono essere dotate di un dispositivo che consenta la frenatura
e l'arresto; qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, un dispositivo
di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici deve consentire
la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo principale;
d) quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente
per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi
ausiliari per migliorare la visibilità;
e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno
o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato
al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa
dei loro traini e/o carichi, un rischio di incendio suscettibile di
mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati
dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già
ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono
usate;
g) le attrezzature di lavoro telecomandate devono arrestarsi automaticamente
se escono dal campo di controllo;
h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni
normali, possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei
lavoratori, devono essere dotate di dispositivi di protezione contro
tali rischi, e meno che non siano installati altri dispositivi per controllare
il rischio di urto.
3.2. Prescrizioni
minime applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento
di carichi
3.2.1. Se le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi
sono installate stabilmente, se ne deve assicurare la solidità
e la stabilità durante l'uso tenendo in considerazione innanzi
tutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono sui punti
di sospensione o di ancoraggio alle strutture.
3.2.2. Le macchine adibite al sollevamento di carichi devono recare
un'indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e, all'occorrenza,
una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione
della macchina.
Gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da poterne
identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione
sicura.
Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di
persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta
in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.
3.2.3. Le attrezzature di lavoro installate stabilmente devono essere
disposte in modo tale da ridurre il rischio che i carichi:
a) urtino
le persone,
b) in modo involontario derivino pericolosamente o precipitino in caduta
libera, ovvero
c) siano sganciati involontariamente.
3.2.4. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono
essere di natura tale:
a) da evitare i rischi di caduta dall'abitacolo, se esiste, per mezzo
di dispositivi appropriati;
b) da evitare per l'utilizzatore qualsiasi rischio di caduta fuori dell'abitacolo,
se esiste;
c) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento
oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione
accidentale;
d) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo
non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.
Qualora,
per ragioni inerenti al cantiere e al dislivello da superare, i rischi
di cui alla precedente lettera a) non possano essere evitati per mezzo
di un dispositivo particolare, dovrà essere installato un cavo
con coefficiente di sicurezza rinforzato e il suo buono stato dovrà
essere verificato ad ogni giornata di lavoro."
ALLEGATO II [di nuova introduzione]
"ALLEGATO
II Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro di cui
all'articolo 4, paragrafo 3
0. Osservazione
preliminare
Le disposizioni del presente allegato si applicano nel rispetto delle
disposizioni della direttiva e allorché esiste, per l'attrezzatura
di lavoro considerata, un rischio corrispondente.
1. Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro
1.1. Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e
usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e
per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente
spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o
mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte
possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro.
1.2. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro
devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando
le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.
1.3. Le attrezzature di lavoro che, durante il loro uso, possono essere
colpite dal fulmine devono essere protette mediante dispositivi o appropriate
misure antifulmine.
2. Disposizioni concernenti l'uso di attrezzature di lavoro, mobili,
semoventi o no
2.1. La conduzione di attrezzature di lavoro semoventi è riservata
ai lavoratori che abbiano ricevuto un'adeguata formazione per la guida
di tali attrezzature di lavoro.
2.2. Se un'attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono
essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione.
2.3. Si devono prendere misure organizzative atte e evitare che lavoratori
a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di
lavoro semoventi.
Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona
esecuzione dei lavori, si devono prendere misure appropriate per evitare
che essi siano feriti dalle attrezzature.
2.4. L'accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili
mosse meccanicamente è autorizzato esclusivamente su posti sicuri
predisposti a tal fine. Se si devono effettuare dei lavori durante lo
spostamento, la velocità dell'attrezzatura deve, all'occorrenza,
essere adeguata.
2.5. Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione
possono essere utilizzate nelle zona di lavoro soltanto qualora sia
assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per
la sicurezza e la salute dei lavoratori.
3. Disposizioni concernenti l'uso di attrezzature di lavoro che servono
a sollevare carichi
3.1. Caratteri generali
3.1.1. Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare
carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità
dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni
prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.
3.1.2. Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature
di lavoro e accessori previsti a tal fine.
Fatto salvo l'articolo 5 della direttiva 89/391/CEE e a titolo eccezionale,
possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature
non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure
in materia di sicurezza, conformemente alle legislazioni e/o prassi
nazionali che prevedono un controllo appropriato.
Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro
adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere
occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un
mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione
in caso di pericolo.
3.1.3. Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino
sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon
funzionamento dei lavori.
Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi
di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori.
In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto
svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate.
3.1.4. Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione
dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio,
delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e
della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più
accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro
onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora
esse non siano scomposte dopo l'uso.
3.1.5. Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo
tale da non essere danneggiati o deteriorati.
3.2. Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non
guidati
3.2.1. Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un
luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, è
necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra
i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse.
3.2.2. Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che
servono al sollevamento di carichi non guidati, si devono prendere misure
onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento
e lo scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la
buona esecuzione di queste misure.
3.2.3. Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento
di carichi non guidati non può osservare l'intera traiettoria
del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi
ausiliari in grado di fornire le informazioni utili, deve essere designato
un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e devono essere
prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili
di mettere in pericolo i lavoratori.
3.2.4. I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un
lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni
possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il
lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto.
3.2.5. Tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente
progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine
di tutelare la sicurezza dei lavoratori.
In particolare, quando un carico deve essere sollevato simultaneamente
da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento
di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura
d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori.
3.2.6. Qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati non possono trattenere i carichi in caso di interruzione
parziale o totale dell'alimentazione di energia, si devono prendere
misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi.
I carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso
in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia
stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza.
3.2.7. L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che
servono al sollevamento di carichi non guidati deve essere sospesa allorché
le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere
in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori
a rischi. Si devono adottare adeguate misure di protezione per evitare
di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che
impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro."
Art. 302
Accumulatori elettrici.
Le batterie di accumulatori che comportano tensioni nominali superiori
ai 220 Volta devono essere:
a) disposte in modo che non sia possibile per lo stesso lavoratore un
contatto accidentale con elementi aventi una differenza di potenziale
superiore a tale limite;
b) contornate da una pedana isolante, se fisse.
Art.303
I locali contenenti accumulatori, i quali, in relazione alla loro cubatura
ed alla capacità e tipo delle batterie in essi esistenti, possono
presentare pericoli di esplosione delle miscele gassose, devono:
a) essere ben ventilati;
b) non contenere macchine di alcun genere né apparecchi elettrici
o termici;
c) essere illuminati secondo le disposizioni dell'art. 332;
d) tenere esposto, sulla porta di ingresso, un avviso richiamante il
divieto di fumare e di introdurre lampade od altri oggetti a fiamma
libera.
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